Art. 145 — Riapertura del procedimento disciplinare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, puo', in qualunque tempo, riaprire il procedimento disciplinare, qualora emergano nuovi fatti o vengano acquisite nuove prove che facciano fondatamente ritenere che:

  • a)sia stato prosciolto chi, invece, doveva essere punito o, comunque, sia stata ritenuta sussistente una mancanza disciplinare meno grave di quella realmente commessa;
  • b)sia stata ritenuta sussistente una mancanza in realta' insussistente o, comunque meno grave di quella per la quale e' stata inflitta la punizione. Il personale puo' chiedere, nelle stesse circostanze, la riapertura del procedimento quando sia stata inflitta, almeno, la riduzione dello stipendio o la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art145 · fonte del testo

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