Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017. Leggi il testo vigente →

Il militare di truppa in congedo e' soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

  • a)in tempo di pace: rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonche' alle chiamate di controllo;
  • b)in tempo di guerra: rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio. I richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro per le finanze, nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art38 · fonte del testo

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