Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 1 gennaio 2017
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3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 2003 al 1 gennaio 2017. 201 parole tolte, 6 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il militare di truppa cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
tolto: a) infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
tolto: b) scarso rendimento;
tolto: c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravita' da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado;
tolto: d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
tolto: e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
tolto: f) LETTERA ABROGATAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 8 MAGGIO 2001 aggiunto: 29 MAGGIO 2017, N. tolto: 215, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2003, N. 236;
tolto: g) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma e' adottato dal comandante generale; previo parere delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera b); previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, ove si tratti di cessazione per la causa di cui alla lettera c). aggiunto: 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art34 · fonte del testo
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