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Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano oltre alle disposizioni stabilire dal presente titolo anche quelli contenute nel capo II del titolo II e nel titolo III della presente legge nonche' le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, che non siano particolari alle categorie dei sottufficiali in servizio permanente e in ferma volontaria o rafferma. Al vicebrigadiere in ferma volontaria o in rafferma si applicano oltre alle disposizioni stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260; e dai precedenti articoli 1 e 2, anche quelle contenute nel capo III del titolo II della presente legge, in quanto compatibili.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art3 · fonte del testo

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