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Il limite di eta' per la cessazione dal servizio continuativo e' stabilito in anni 52 per gli appuntati, in anni 48 per i finanzieri scelti e per i finanzieri. I militari di truppa musicanti effettivi che raggiungono i limiti di eta' di cui al precedente comma, possono ottenere, a domanda, di essere mantenuti anno per anno in servizio continuativo, sino al raggiungimento del 55° anno di eta', quando cio' sia necessario per assicurare l'efficienza artistica della banda musicale.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art16 · fonte del testo

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