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Il militare di truppa in servizio continuativo che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui puo' derivare la perdita del grado, puo' essere sospeso precauzionalmente dal servizio. Tale provvedimento e' sempre adottato nel confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva. Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e revocata a tutti gli effetti. La sospensione e' altresi' revocata in ogni caso di proscioglimento, se il militare non venga sottoposto ad accertamenti disciplinari, ovvero questi si siano conclusi senza far luogo a provvedimenti di stato. Se e' stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione e' computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza. La sospensione disciplinare dal servizio e' inflitta previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di notevole gravita': la sua durata non puo' essere inferiore ad un mese ne' superiore a sei. Salvi i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dal servizio durante l'espiazione della pena.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art14 · fonte del testo

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