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I vicebrigadieri si distinguono in: vicebrigadieri in servizio continuativo; vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma; vicebrigadieri in congedo; vicebrigadieri in congedo assoluto. Occupano posti di organico i vicebrigadieri in servizio continuativo ed in ferma volontaria o in rafferma. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti in due categorie: vicebrigadieri di complemento e vicebrigadieri della riserva. Il vicebrigadiere in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o in rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni e assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art1 · fonte del testo

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