Il militare di truppa in congedo cessa, dagli obblighi di servizio il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo anno di eta'. Tali obblighi cessano anche prima del limite indicato nel precedente comma quando il militare di truppa e' riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare. Il militare di truppa in congedo, per il quale sono venuti a cessare gli obblighi di servizio, e' collocato in congedo assoluto. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392

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Il D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per soddisfare le eccezionali esigenze relative all'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, il limite di eta' di cui agli articoli 26, 93 e 114 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e' elevato ad anni cinquantotto". Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Le disposizioni degli articoli precedenti hanno efficacia per anni cinque a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 19 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1963 al 19 maggio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392

    Il D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per soddisfare le eccezionali esigenze relative all'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, il limite di eta' di cui agli articoli 26, 93 e 114 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e' elevato ad anni cinquantotto". Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Le disposizioni degli articoli precedenti hanno efficacia per anni cinque a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art114 · fonte del testo

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