Art. 63 — Riconoscimento del Servizio prestato come salariato non di ruolo

Ai salariati non di ruolo che conseguano La nomina in ruolo, ai sensi del precedente art. 62, e' riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della retribuzione, previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio prestato anteriormente alla data della nomina in ruolo. Ai salariati non di ruolo di cui al precedente comma compete, all'atto della definitiva cessazione dal servizio di ruolo, l'indennizzo di licenziamento nella misura prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 15, e dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato ai fini della pensione statale. Detto indennizzo va computato sull'ultima paga dovuta nella posizione non di ruolo.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art63 · fonte del testo

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