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Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento devono essere dirette all'Ordinario militare, munite dei seguenti documenti:

  • 1)certificato di nascita;
  • 2)certificato di cittadinanza italiana;
  • 3)certificato di godimento dei diritti politici:
  • 4)copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare;
  • 5)certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulti che l'aspirante e' in possesso dell'idoneita' fisica richiesta dall'articolo 18. Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro per la difesa, su designazione dell'Ordinario militare.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art64 · fonte del testo

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