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Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace che in tempo di guerra, per le esigenze delle Forze armate, e' determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Ordinario militare. Tale numero puo' essere aumentato durante il corso dell'anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del precedente comma.

Testo in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art61 · fonte del testo

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