Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1961 al 9 ottobre 2010. 240 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il cappellano militare che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito dei periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Se si tratti di infermita' provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il cappellano militare consegue la pensione privilegiata ordinaria o di guerra o l'assegno rinnovabile che gli compete ai sensi delle disposizioni in vigore. Se trattisi di infermita' non provenienti da causa di servizio, il cappellano militare che ha:
tolto: a) venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
tolto: b) meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
tolto: c) meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-06-01;512~art48 · fonte del testo
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