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[1]Quando l'aumento di stipendio spettante per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore all'assegno di indennita' di residenza derivante dalla legge 3 luglio 1902, n. 148, o all'assegno per decimo sessennale, i quali, per l'applicazione della presente legge, non dovessero piu' competere, l'impiegato continuera' a fruire nel detto esercizio 1908-909 e per il medesimo titolo della differenza fra gli assegni stessi e la quota di miglioramento di stipendio.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1908.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 30 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
