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Nel limite dei posti stabiliti dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1901, n. 499, sui prefetti, solo cinque di detti funzionari possono essere collocati a disposizione, e questi potranno rimanere in tale posizione per lo stesso tempo che e' stabilito per la disponibilita'.
Testo in vigore dal 30 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
