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[1]Il funzionario dello Stato, che, a termini dell'art. 5 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e' chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie, cessa temporaneamente dal servizio nell'amministrazione a cui appartiene, e puo' essere surrogato nel ruolo, ma conserva il proprio grado e il proprio titolo per ogni effetto, salvo per quanto riguarda lo stipendio.

[2]Cessando tale incarico riprende senz'altro servizio nella amministrazione cui appartiene, occupando nel ruolo di questa il posto che gli spetta per la conservata anzianita'. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero.

Testo in vigore dal 30 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-06-30;304~art6 · fonte del testo

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