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[1]Per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, e' data facolta' al Ministro per l'aeronautica di imputare i pagamenti delle spese ordinarie sugli stanziamenti in conto residui e su quelli di competenza, sia che si riferiscano all'esercizio stesso sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

[2]Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa ecc.

[3]Spese per le manovre ed esercitazioni, ecc.

[4]Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili, ecc.

[5]Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo.

[6]Materiale di armamento per velivoli, ecc.

[7]Carburanti, lubrificanti, gas, ecc.

[8]Viveri ed assegni di vitto.

[9]Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

[10]Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio. Mobili, arredamento, ecc.

[11]Sistemazioni di nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc.

[12]Dotazione di mobilitazione, armamento, ecc.

Testo in vigore dal 16 giugno 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-05-17;475~art3 · fonte del testo

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