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E' autorizzata la spesa di L. 64.200.000 per provvedere, durante l'esercizio finanziario 1931-32, agli oneri generali di carattere straordinario, nonche' a quelli relativi alla manutenzione delle opere straordinarie da consegnare agli enti locali. Le occorrenti somme sono stanziate nello stato di previsione annesso alla presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 settembre 1931, n. 1189, convertito senza modificazioni dalla L. 17 dicembre 1931, n. 1724, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In aggiunta alla complessiva spesa di L. 64.200.000 di cui all'art. 2 della legge 26 marzo 1931, n. 307, e' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 8.000.000 per provvedere, durante l'esercizio 1931-32, agli oneri generali, di carattere straordinario, dipendenti dalla esecuzione di opere pubbliche straordinarie".
Testo in vigore dal 26 settembre 1931 al 8 novembre 1931
