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[1]Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D e E).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 maggio 1943-XXI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Acerbo
[6]Visto, il guardasigilli: De Marsico
Testo in vigore dal 10 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
