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[1]Le entrate e le spese del fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D e E).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 maggio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025
