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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).
Testo in vigore dal 26 giugno 1942 al 9 maggio 2025
