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[1]Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D ed E).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 maggio 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 13 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
