Ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modificata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, e 28 giugno 1956, n. 716, la somma da inscrivere nello stato di pre visione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per le spese relative all'impianto di collegamenti telefonici e per i contributi di cui all'art. 1 della stessa legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e' determinata per l'esercizio finanziario 1957-58, in lire 2 miliardi.

Testo vigente dal 31 ottobre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-31;1015~art4 · fonte del testo

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