Ai sensi dell'art. 3 - primo comma - della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, la somma da inscriversi nello stato di previsione della spesa dell'Azienda, di Stato per i servizi telefonici per le spese relative all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune e per i contributi di cui all'art. 1 della legge stessa, e' determinata, per l'esercizio finanziario 1954-55, in lire 500 milioni.

Testo vigente dal 13 luglio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-06-18;419~art4 · fonte del testo

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