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Il Ministro per le finanze ha facolta' di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto. E' inoltre autorizzato a provvedere le disponibilita' occorrenti per la estinzione di passivita' redimibili scadenti nell'esercizio 1935-36.
Testo in vigore dal 26 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
