Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'assegnazione da inscriversi ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365 e dall'art. 11 della legge 12 giugno 1931, n. 752, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1935-36, per contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, e' ridotta da lire 40.000.000 a lire 20 milioni. I rimanenti 20 milioni, a complemento dell'importo previsto dalla legge 27 giugno 1929, n. 1069, saranno inscritti nell'esercizio finanziario 1940-41.
Testo in vigore dal 26 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
