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Il termine per il passaggio dai Comuni allo Stato del servizio per le carceri mandamentali e per la custodia dei detenuti, come pure per la somministrazione dei locali e dei mobili, del riscaldamento e dell'illuminazione agli uffici giudiziari, gia' prorogato al 1° luglio 1932, con l'art. 1 del R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1668 ed al 1° luglio 1935, con l'art. 8 della legge 8 giugno 1933, n. 646, e' prorogato al 1° luglio 1937.
Testo in vigore dal 26 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
