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[1]L'amministrazione del fondo di massa del corpo della R. guardia di finanza e' autorizzata:

  • a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);
  • b)a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

[2]Per gli effetti di che all'art. n. 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del corpo della R. guardia di finanza quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

[3]Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potra' l'Amministrazione del fondo di massa aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

[4]Le reintegrazioni di somme nella spesa ed i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorio e d'ordine saranno disposte con decreti del ministro delle finanze; i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste con decreti da esso promossi.

[5]Gli stanziamenti dei capitoli dell'entrata e della spesa, inscritti per memoria negli anzidetti stati di previsione e riguardanti l'aumento o la diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, saranno determinati in fino di esercizio con decreto del ministro delle finanze in corrispondenza coi risultati effettivi del conto del magazzino stesso.

[6]E' fatta facolta' al ministro delle finanze di aumentare con suoi decreti, in corrispondenza al bisogno, gli stanziamenti dei capitoli della spesa riguardanti la massa individuale.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 13 luglio 1910.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Tedesco.

[11]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 22 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;438~art2 · fonte del testo

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