Art. 1
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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).
Testo in vigore dal 7 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
