Art. 2
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[1]((Il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo del fondo di massa del corpo della R. guardia di finanza, saranno presentati alla approvazione del Parlamento in appendice allo stato di previsione ed al rendiconto consuntivo del Ministero delle finanze)).
[2]Pero' per l'esercizio finanziario 1908-909 il bilancio delle entrate e delle spese del fondo di massa del corpo della R. guardia di finanza sara' presentato col disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione del medesimo esercizio.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 24 maggio 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Carcano.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1913 al 16 dicembre 2009
