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Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1930-31, nelle seguenti misure:

  • a)in ragione del 79 per cento - ivi compresa la quota di compartecipazione dei Comuni, a norma del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, fissata al 4,50 per cento - del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;
  • b)in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

Testo in vigore dal 30 giugno 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-06-26;850~art12 · fonte del testo

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