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L'assegnazione da inscriversi ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1934-35, per contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, e' stabilita, per l'esercizio stesso, in lire 50.000.000. A complemento dell'importo previsto dalla legge predetta saranno inscritti 40.000.000 nell'esercizio finanziario 1939-40 e 10.000.000 nell'esercizio 1940-41.

Testo in vigore dal 6 aprile 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-03-19;484~art10 · fonte del testo

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