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I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro per le finanze, in applicazione del disposto dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 8 e 4, annessi alla presente legge.
Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
