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Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1933-34, nelle seguenti misure:
- a)in ragione del 79 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;
- b)in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.
Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
