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[1]L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza e' autorizzata:
- a)ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella D);
- b)a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella E).
[2]Per gli effetti di che all'articolo 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.
[3]Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potra', l'Amministrazione del Fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati.
Testo in vigore dal 24 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
