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E' data facolta' al Governo di provvedere mediante emissione di buoni novennali o di buoni ordinari, di cui al precedente articolo 17, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita per spese straordinarie, di carattere patrimoniale, nell'esercizio 1931-32.
Testo in vigore dal 26 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
