Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' data facolta' al Governo di provvedere con l'emissione di buoni novennali o dei buoni ordinari, di cui al precedente art. 18, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita per spese straordinarie, di carattere patrimoniale.
Testo in vigore dal 28 giugno 1929 al 16 dicembre 2009
