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Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1929-30, nelle seguenti misure:
- a)in ragione del 75 per cento - ivi compresa la quota del 5 per cento di compartecipazione dei Comuni, a norma del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944 - del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;
- b)in ragione del 79 per cento del provento della vendita del sale commestibile. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 29 aprile 1930
Il Regio D.L. 1 maggio 1930, n. 490, convertito, senza modificazioni, dalla L. 3 luglio 1930, n. 947, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A modifica dell'art. 16 della legge 27 giugno 1929, n. 1034, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, il provento della vendita nel Regno dei tabacchi lavorati nazionali ed esteri - escluso il ricavato dalla vendita dei prodotti secondari che continuera' ad affluire direttamente al bilancio dell'Azienda dei monopoli di Stato - e' ripartito, a decorrere dal 29 aprile 1930, come segue: in ragione del 74,50 per cento al Tesoro dello Stato, quale imposta del consumo dei tabacchi; in ragione del 21 per cento al bilancio dell'Azienda dei monopoli, quale entrata di natura industriale e commerciale; in ragione del 4,50 per cento a favore, dei Comuni del Regno".
Testo in vigore dal 10 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
