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Le somme corrisposte dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ad estinzione delle sovvenzioni fattele dal Tesoro dello Stato per spese di carattere patrimoniale, senza emissione di titoli speciali di debito pubblico, ammortizzabili in base ai piani relativi, sono versate alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui al R. decreto 5 agosto 1927, n. 1414.
Testo in vigore dal 28 giugno 1929 al 16 dicembre 2009
