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[1]Sono prorogate a tutti gli effetti, fino al 30 giugno 1929, e salvo il disposto dell'art. 4 del R. decreto 7 maggio 1927, n. 694, le disposizioni contenute nel R. decreto 31 marzo 1925, n. 364, e quelle anteriori, alle quali lo stesso decreto si riferisce.
[2]Il contributo dello Stato, ai fini di cui sopra, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1928-29, nelle seguenti somme:
- a)di L. 55,500,000, a favore del Fondo per il culto, tenuto conto della riduzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del R. decreto 7 maggio 1927, n. 694, ed in aggiunta ai 10,500,000 stabiliti con l'art. 5 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 364;
- b)di L. 500,000, a favore del Fondo di religione e beneficenza in Roma, in aggiunta alla somma, di L. 600,000, stabilita con la legge 30 giugno 1920, n. 906.
Testo in vigore dal 27 giugno 1928 al 16 dicembre 2009
