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Le somme da inscrivere, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni dell'esercizio finanziario 1928-29, per effetto di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi, avuto riguardo all'aumentato potere di acquisto della moneta nazionale, in dipendenza della riforma monetaria.
Testo in vigore dal 27 giugno 1928 al 16 dicembre 2009
