Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 8 dicembre 1927, numero 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1928-29, nelle seguenti misure:
- a)in ragione del 75 per cento - ivi compresa la quota del 5 per cento di compartecipazione dei Comuni, a norma del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1944 - del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;
- b)in ragione del 45 per cento del provento della vendita del sale commestibile.
Testo in vigore dal 27 giugno 1928 al 16 dicembre 2009
