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[1]L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a far pagare le spese, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, ai termini del R. decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformita' del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle B e C).
[2]Per gli acquisti straordinari di scorte da effettuare, nell'esercizio 1928-29, dall'Amministrazione autonoma predetta e' autorizzata una anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, di L. 30,000,000. Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le norme per la restituzione della somma anticipata.
Testo in vigore dal 27 giugno 1928 al 16 dicembre 2009
