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E' data facolta' al Governo di provvedere mediante accensione di debiti, nei modi e colle norme che ravvisera' opportuni, alla provvista dei fondi occorrenti per far luogo al rimborso dei buoni del tesoro triennali e quinquennali in circolazione che giungono a scadenza ed alla corresponsione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita, per spese straordinarie, dall'art. 2, lettera b), del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932.
Testo in vigore dal 30 giugno 1926 al 16 dicembre 2009
