Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3).
Testo in vigore dal 30 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
