Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1938 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'ammontare del Fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1938-39, in L. 900.000.000.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 maggio 1938 - Anno XVI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 1 giugno 1938 al 16 dicembre 2009
