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[1]Per l'esercizio finanziario 1938-39 l'assegnazione a carico delle spese complementari delle Ferrovie dello Stato per il «Rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto» e' stabilita nella misura del cinque per cento dei prodotti del traffico.
[2]E' inoltre approvata l'inscrizione fra le spese complementari anzidette della somma di lire quarantacinque milioni per «Migliorie ed aumenti patrimoniali alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio».
Testo in vigore dal 1 giugno 1938 al 16 dicembre 2009
