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L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accettare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 - Tabelle F e G).
Testo in vigore dal 30 giugno 1937 al 16 dicembre 2009
