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[1]L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1934-35, in lire 900.000.000.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° marzo 1934 - Anno XII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Jung.
[6]Visto, il Guardasigilli; De Francisci.
Testo in vigore dal 28 marzo 1934 al 16 dicembre 2009
