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[1]L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1932-33, in L. 900.000.000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 giugno 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Mosconi.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 21 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
