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Il limite di impegno, per le sovvenzioni da accordare, nell'esercizio finanziario 1932-33, alle funivie concesse ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, resta fissato, a mente dell'art. 6 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1417, in L. 200.000.
Testo in vigore dal 21 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
